Miscellanea
Dividendi da partecipazioni qualificate: per le distribuzioni deliberate entro il 31.12.2022 ...qual è il regime applicabile?
Con la risposta all’interpello 16 settembre 2022 n. 454, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 1 co. 1006 della Legge 205/2017.
Fino al 31 dicembre 2017, soltanto i dividendi da partecipazioni non qualificate applicavano la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% sull’intero importo percepito, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/73.
Con l’introduzione dell’art. 1 co. 999 della Legge 205/2017, anche gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% a decorrere dal 1° gennaio 2018.
È però stata prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del D.M. 26 maggio 2017.
In sostanza, applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:
- nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel limite del 49,72%, per gli utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nel limite del 58,14%, per gli utili formatisi fino all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La summenzionata risposta a interpello, richiamando un passaggio della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo la quale il regime transitorio previsto dall’art. 1 co. 1006 della Legge 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare soltanto per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti all’introduzione del nuovo regime fiscale, ritiene che i dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate sono comunque assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%, anche se relativi ad utili formati in periodi d’imposta precedenti all’introduzione del nuovo regime fiscale e la delibera di distribuzione sia stata assunta entro il 31 dicembre 2022.... ma sarà proprio così ?